Statuto

pergamena

ARTICOLO 1 – Denominazione e sede

È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni un’Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione Italiana di Telemedicina e Informatica Medica APS” (@ITIM APS) o assumendo la forma giuridica di Associazione non riconosciuta. L’Associazione ha sede legale presso Palazzo L.I.T.A. via F.lli Cervi,93 a Segrate (MI). Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’inserimento dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale e l’uso dell’indicazione “associazione di promozione sociale” o “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all’iscrizione e permanenza dell’Associazione nella sezione “APS” del RUNTS.

ARTICOLO 2 – Finalità e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
1. Ricerca Scientifica di interesse sociale (lettera h) dell’art. 5 CTS).
Nell’ambito dei punti sopra esposti l’Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

  • – divulgare e addestrare all’uso di tali nuove tecnologie e metodologie
  • – formare operatori qualificati nel settore della telemedicina
  • – valutare le tecnologie, metodologie, linee guida e protocolli standard
  • – sviluppare studi e ricerche su tecnologie, metodologie, linee guida e di protocolli d’uso relativi alla telemedicina e ai sistemi informativi in Sanità
  • – partecipare a progetti di ricerca e sviluppo a livello regionale, nazionale, europeo ed internazionale sui temi dell’informatica medica e della telemedicina
  • – promuovere l’uso delle tecnologie dell’informazione nei protocolli diagnostico-terapeutici
  • – contribuire a diffondere l’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche nel trattamento di dati per la prevenzione sanitaria
  • – promuovere attività e strumenti d’informazione e comunicazione (anche web-based).

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà esercitare attività “diverse” da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall’art.6 del D.Lgs. 117/2017 e relative disposizioni attuative. Ove l’Associazione intenda svolgere tali attività diverse, provvederà, ove necessario, ad integrare il presente Statuto una volta individuate le stesse.
A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle predette attività ed il rispetto dei limiti e condizioni dettate per l’esercizio delle stesse.
La raccolta fondi può essere effettuata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi, incluse i volontari e dipendenti.
Per coadiuvare le proprie attività l’Associazione può aderire a Federazioni o reti o altri Enti a livello locale e nazionale adeguandosi alle norme statutarie degli Enti aderenti.

ARTICOLO 3 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato, entro il 30 Aprile dell’anno successivo a cura del Consiglio Direttivo, un Bilancio di esercizio annuale ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ARTICOLO 4 – Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito da:

  • – Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  • – Eccedenze degli esercizi annuali;
  • – Erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
  • – Partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • – Quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci;
  • – Proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • – Proventi da Convenzioni con PA;
  • – Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  • – Contributi pubblici e privati, fondi europei;
  • – Erogazioni liberali;
  • – Raccolte fondi;

ARTICOLO 5 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.

ARTICOLO 6 – Bilancio annuale

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di Legge. Qualora ne ricorra l’obbligo, il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio è conservato
presso la sede dell’Associazione in libera visione a tutti i soci previa richiesta scritta da inviare al Presidente.

ARTICOLO 7 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 8 – Libri social

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9 – I soci

Possono essere soci dell’Associazione altre APS e tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa, che ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore che potrà esercitare i diritti del socio minore a lui riservati dal presente statuto. Per aderire all’Associazione si deve fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo esamina e formalizza l’ammissione dei richiedenti. Il Consiglio Direttivo può delegare, a tale fine, uno o più Consiglieri ma l’ammissione dovrà essere ratificata dallo stesso Consiglio Direttive con la prima riunione utile. L’accoglimento della richiesta deve essere preceduta dal versamento della quota associativa annuale se decisa dal Consiglio Direttivo. Ogni esercizio sociale i soci rinnovano la volontà di permanere nell’Associazione mediante il pagamento annuale della quota associativa, ove stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione e non costituisce titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile ad eccezione del caso di morte. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale dell’eventuale Ente affiliante ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda sia respinta l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l’esclusione. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ARTICOLO 10 – Diritti e doveri dei soci

I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
a) Frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
b) Discutere e approvare i rendiconti;
c) Eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
d) Approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti;
Il diritto di voto spetta ai soci maggiorenni o ai genitori dei soci minorenni.
I soci dell’Associazione hanno il dovere di:

  1. a) Rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
  2. b) Versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dal Consiglio Direttivo;
  3. c) Mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo del/la socio mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  4. d) Rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione, se istituiti, oppure all’Assemblea dei soci;
  5. 3=) Osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione può aderire o affiliarsi.

ARTICOLO 11 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:
a) Decesso;
b) Scioglimento dell’Associazione;
c) Mancato pagamento della quota associativa annuale o altra morosità;
d) Dimissioni o recesso, mediante istanza da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
e) Espulsione o radiazione.
Il provvedimento di esclusione del socio deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato per iscritto all’interessato il quale può proporre ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. In merito alla lettera e) del presente articolo il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, I motivi a base del provvedimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:

  • Inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • Commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • Arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare di cui al presente articolo, è ammesso il ricorso al Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 12 – Qualità di volontario

L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente. L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e/o da apposito regolamento quando adottato dall’Associazione. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, dalla data di piena operatività della Riforma del Terzo Settore. L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ARTICOLO 13 – Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:


  • Assemblea dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Organo di Controllo ove istituito e laddove obbligatorio per Legge;
  • Revisore Legale ove istituito e laddove obbligatorio per Legge.

ARTICOLO 14 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. La convocazione dell’Assemblea avviene, da parte del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’assemblea. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail, messaggio a mezzo telefono o social network. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento con mezzi di telecomunicazioni in audio o “videoconferenza” nonché con modalità mista, con parte dei soci in presenza e parte da remoto. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria nei casi in cui decida per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

ARTICOLO 15 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea generale dei soci:
a) Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
b) Nomina e revoca, quando previsto, l’Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) Approva il bilancio;
d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) Delibera sulle modificazioni dello statuto;
f) Delibera sull’assunzione dei regolamenti interni;
g) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 16 – Validità Assemblee

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può tenersi almeno 24 ore dopo, l’assemblea delibera validamente a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega. L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione i canali e/o i luoghi audio e/o video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

In assemblea vige il principio del “voto singolo” ai sensi dell’art. 2538 del c.c. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché il Segretario ed il Presidente siano presenti nello stesso luogo e sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione, che può tenersi almeno 24 ore dopo, l’assemblea può deliberare qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea (ordinaria o straordinaria) sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 17 – Durata e cause di Scioglimento

La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove).
L’Associazione potrà essere sciolta:
a) per il decorso del termine stabilito per la sua durata;
b) per l’avvenuto conseguimento delle finalità statutarie e/o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirle;
c) per il venir meno di tutti i soci;
d) per delibera dell’Assemblea.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei presenti, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un’Assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (da quando lo stesso sarà operativo), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ARTICOLO 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e si compone di un numero dispari di elementi almeno pari a 3 (tre), scelti fra i soci. Al suo interno vengono elette le seguenti figure:

  • Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio;
  • Vice Presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
  • Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vice Presidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all’interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite agli articoli seguenti dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

ARTICOLO 19 – Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è demandata in linea generale l’amministrazione ordinaria e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

  • Eseguire le delibere dell’Assemblea;
  • Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • Deliberare sulla scelta di esercitare eventuali attività “diverse” di cui all’art. 2;
  • Predisporre il bilancio di esercizio e documentare il carattere secondario e strumentale delle attività “diverse” a norma dell’art. 6 del CTS nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione;
  • Predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • Deliberare circa l’ammissione dei soci delegando per tale compito, all’occorrenza, uno o più Consiglieri;
  • Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • Sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
  • Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali e le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
  • Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  • Decidere in merito a tutto quanto non sia per Legge o per statuto di competenza di altri organi.

ARTICOLO 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare sugli argomenti di cui al punto che precede oppure straordinariamente quando ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Presidente. Le sedute devono essere convocate dal Presidente o, in mancanza, dalla maggioranza dei Consiglieri per iscritto anche a mezzo mail o messaggio a mezzo telefono almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza ma sono valide quando vi intervenga la totalità dei Consiglieri anche senza preventiva convocazione. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade dalla carica. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza e dovrà convocare l’assemblea per l’elezione di un nuovo consigliere entro 20 (venti) giorni.
È facoltà di ogni Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 21 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall’assemblea dei soci che elegge il Consiglio Direttivo, fra i membri di quest’ultimo. Ha la rappresentanza legale dell’associazione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea dei soci. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

ARTICOLO 22 – Organo di controllo

Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono
essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione. Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’art. 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Fermo restando quanto previsto dall’art. 29, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS l’Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 23 – Organo di Revisione legale dei conti

Viene nominato nei casi e nei modi previsti dall’ART. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 24 – Responsabilità dell’Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. L’associazione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ARTICOLO 25 – Iscrizione al RUNTS

L’Associazione si iscrive nel Registro Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modifiche ed integrazioni, obbligandosi ad aggiornare, entro i termini previsti dalla Legge, ogni modifica alle informazione precedentemente iscritte e a riportare, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di iscrizione.

ARTICOLO 27 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.